Criteri per le dimissioni
Allontanamento dell’ospite
Il Responsabile Sanitario o il Responsabile Educatori, con giudizio motivato, propone l’allontanamento dell’Ospite con comunicazione scritta alla Direzione Amministrativa, qualora questi:
La Direzione Amministrativa dispone l’allontanamento dell’ospite nei casi sopra indicati, informando tempestivamente per iscritto l’ospite ed i parenti ed allegando la motivazione della Direzione Sanitaria, nonché nei casi di persistente morosità.
Decesso dell’Ospite
In caso di decesso dell’Ospite i parenti dovranno mettere la Direzione in condizioni di poter consegnare gli effetti personali e quant’altro di proprietà del defunto agli aventi diritto, presentando tutta la documentazione necessaria e prevista dalla legge. Dovranno, altresì:
Compimento 65° anno di età
Al compimento del 64° anno di età l’ospite sarà avviato alle dimissioni, in modo che ci sia un anno di tempo per valutare una soluzione alternativa.
Al compimento del 65° anno di età l’ospite sarà dimesso dalla struttura, salvo eventuali deroghe concesse dalla Fondazione in casi particolari.
In caso di concessione della suddetta deroga l’ospite sarà tenuto a corrispondere alla Fondazione la retta maggiorata della differenza tra il contributo regionale riconosciuto prima del compimento del 65°anno di età e quanto riconosciuto successivamente.
Trasferimento presso altra struttura o dimissioni al domicilio.
Il giorno delle dimissioni verrà consegnata una lettera di dimissioni nella quale vengono indicati lo stato di salute dell’ospite, al fine di assicurare la continuità delle cure.
Conservazione del posto
Il posto dell’ospite viene conservato in caso di allontanamento a causa di ricovero ospedaliero, malattia, per soggiorno vacanza, rientro temporaneo in famiglia per un massimo di 20 gg annui estendibili a 50 su autorizzazione dell’ATS.
Per le assenze superiori ai 50gg, oltre al pagamento della retta come sopra stabilito, sarà a carico dell’utente un importo giornaliero pari al 70% dell’integrazione Regionale.
Il Responsabile Sanitario o il Responsabile Educatori, con giudizio motivato, propone l’allontanamento dell’Ospite con comunicazione scritta alla Direzione Amministrativa, qualora questi:
- tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
- si manifesti grave incompatibilità e sfiducia da parte dei famigliari sull’operato e i metodi di indirizzo sanitario ed educativi della Residenza Sanitaria per Disabili Fondazione Eleonora e Lidia Onlus.
La Direzione Amministrativa dispone l’allontanamento dell’ospite nei casi sopra indicati, informando tempestivamente per iscritto l’ospite ed i parenti ed allegando la motivazione della Direzione Sanitaria, nonché nei casi di persistente morosità.
Decesso dell’Ospite
In caso di decesso dell’Ospite i parenti dovranno mettere la Direzione in condizioni di poter consegnare gli effetti personali e quant’altro di proprietà del defunto agli aventi diritto, presentando tutta la documentazione necessaria e prevista dalla legge. Dovranno, altresì:
- Provvedere direttamente al servizio funebre;
- Non essendo presente la camera mortuaria all’interno della struttura, la gestione delle pratiche connesse al decesso e della sala sarà a carico della famiglia/comune.
Compimento 65° anno di età
Al compimento del 64° anno di età l’ospite sarà avviato alle dimissioni, in modo che ci sia un anno di tempo per valutare una soluzione alternativa.
Al compimento del 65° anno di età l’ospite sarà dimesso dalla struttura, salvo eventuali deroghe concesse dalla Fondazione in casi particolari.
In caso di concessione della suddetta deroga l’ospite sarà tenuto a corrispondere alla Fondazione la retta maggiorata della differenza tra il contributo regionale riconosciuto prima del compimento del 65°anno di età e quanto riconosciuto successivamente.
Trasferimento presso altra struttura o dimissioni al domicilio.
Il giorno delle dimissioni verrà consegnata una lettera di dimissioni nella quale vengono indicati lo stato di salute dell’ospite, al fine di assicurare la continuità delle cure.
Conservazione del posto
Il posto dell’ospite viene conservato in caso di allontanamento a causa di ricovero ospedaliero, malattia, per soggiorno vacanza, rientro temporaneo in famiglia per un massimo di 20 gg annui estendibili a 50 su autorizzazione dell’ATS.
Per le assenze superiori ai 50gg, oltre al pagamento della retta come sopra stabilito, sarà a carico dell’utente un importo giornaliero pari al 70% dell’integrazione Regionale.